Si comunica che con D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, pubblicato in G.U. in pari data, il Consiglio dei Ministri, modificando l’art. 4-ter del DL n. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 76/2021, ha disposto l’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, a tutto il personale che lavora nelle università e nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a decorrere dal 1° febbraio p.v., L’obbligo vaccinale riguarda tutto il personale universitario, senza limiti di età, ad esclusione delle persone esentate dalla specifica campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. A far data dal 1° febbraio 2022, dunque, la vaccinazione costituirà requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita' lavorative nelle strutture universitarie; conseguentemente, l’accesso ai vari plessi dell’Ateneo sarà consentito, esclusivamente, ai lavoratori che avranno adempiuto al predetto obbligo e saranno in possesso del Green Pass c.d. “rafforzato”, da esibire su eventuale richiesta del personale delegato alle operazioni di verifica. L’adempimento dell’obbligo vaccinale sarà verificato dall’Amministrazione, con modalità automatizzata, acquisendo le informazioni necessarie mediante interoperabilità applicativa tra il sistema informatico di Ateneo di gestione del personale e la piattaforma nazionale-DGC del Ministero della Salute, di cui alla precedente comunicazione di questa Direzione Generale prot. 267726 in data 5.11.2021. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, l’Amministrazione inviterà l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante, una delle seguenti condizioni: l'effettuazione della vaccinazione; l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale. Nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’interessato sarà invitato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. Nel caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, l’Amministrazione, accertata l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà l'immediata sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante il periodo di sospensione, non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale può comportare sanzioni pecuniarie (da 600 a 1500 euro) irrogabili a cura del Prefetto, nonché conseguenze disciplinari di competenza dell’Amministrazione universitaria. E’ escluso dall’obbligo vaccinale il personale universitario il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale. Il personale in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio in Ateneo, detto personale dovrà essere in regola con l’obbligo vaccinale. Per gli studenti (ivi compresi i dottorandi e gli specializzandi di area non medica), invece, come precisato dal Ministero dell’Università e delle Ricerca nel comunicato dell’8.01.2022, “rimane in vigore, fino alla fine dello stato di emergenza, quanto introdotto con il decreto-legge del 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”, convertito dalla legge 24 settembre 2021 n. 133, ovvero l’obbligo di possedere ed esibire il green pass previsto dall’art. 9 del decreto-legge 22 aprile 202 che attesta o lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione o l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2 valido rispettivamente per 72 e 48 ore”.