Approvato con D.R. 757 del 02/04/2014

Art.1 Scuole di Dottorato di Ricerca.

Art.2 Attività

Art.3 Organi

Art.4 Offerta formativa

Art.5 Didattica

Art.6 Elenco delle Scuole di Dottorato

Art.7 Norme transitorie

 

ART. 1 Scuole di Dottorato di Ricerca.

Le Scuole di Dottorato di Ricerca dell'Università di Parma hanno lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare i corsi di Dottorato di Ricerca dell'Ateneo, terzo livello dell’offerta formativa universitaria. Ogni Scuola è retta da un Direttore e da un Consiglio Scientifico secondo quanto specificato all'ART. 3.

Ogni Scuola di Dottorato afferisce a uno o più Dipartimenti, i quali si fanno carico del supporto logistico alla didattica e alle attività di ricerca previste nella programmazione del Dottorato e ne gestiscono le correlate incombenze amministrative in collaborazione con le competenti strutture amministrative dell’Ateneo. Dal punto di vista amministrativo la Scuola di Dottorato fa riferimento ad uno dei Dipartimenti a cui afferiscono i Corsi di Dottorato.

 

ART. 2 Attività delle Scuole.

Ogni Scuola, di intesa con i Dipartimenti di afferenza, coordina le attività scientifiche e didattiche di ogni Corso di Dottorato, individuando le strutture, le risorse e la docenza coinvolta, anche attraverso rapporti contrattuali e convenzioni con altri Atenei ed Enti di ricerca Pubblici e Privati. Parte della attività di docenza può essere organizzata in comune con altre Scuole.

 

ART. 3 Organi delle Scuole.

Sono Organi di ciascuna Scuola:

  1. il Direttore;
  2. il Consiglio Scientifico.

3.1 Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico della Scuola tra i Professori di I fascia o II fascia dell’Ateneo ed è nominato dal Rettore. Il Direttore resta in carica per tre anni e non può svolgere più di due mandati consecutivi. Il Direttore è revocabile. La carica non è compatibile con quella di Direttore di Dipartimento o con quella di Presidente della Struttura di raccordo. Il Direttore rappresenta la Scuola nei rapporti interni ed esterni; presiede il Consiglio Scientifico e ne cura gli adempimenti; sovrintende alla organizzazione e al coordinamento delle attività della Scuola ed è coadiuvato dalla struttura amministrativa; riferisce al Rettore dell’andamento della Scuola e fornisce agli Organi dell’Ateneo, al Nucleo di Valutazione ed al Presidio della Qualità tutte le informazioni che gli vengono richieste per specifiche funzioni.

3.2 Il Consiglio Scientifico è organo di indirizzo e di sorveglianza delle attività della Scuola; è presieduto dal Direttore della Scuola ed è formato, nella sua composizione minimale, dai Coordinatori dei Corsi di Dottorato afferenti alla Scuola. Ogni Consiglio Scientifico può deliberare l'estensione della propria composizione allargandolo ad ulteriori membri, proposti dai Collegi dei Docenti dei corsi di dottorato e/o dai Consigli dei Dipartimenti di riferimento degli stessi corsi. Questi ultimi membri restano in carica tre anni.Possono far parte del Consiglio Scientifico delle Scuole anche personalità di alto profilo scientifico e professionale esterne all'Università di Parma, in numero non superiore a un terzo dei membri interni del Consiglio. I membri esterni vengono nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio Scientifico, e restano in carica tre anni.
Qualora ad una scuola di dottorato afferisca un unico corso di Dottorato di Ricerca si applicano le seguenti norme:
la carica di Direttore della Scuola è ricoperta dal Coordinatore del Dottorato;
le funzioni del Consiglio Scientifico sono svolte dal Collegio dei docenti del Dottorato.

3.3 Il Consiglio Scientifico:

  • svolge funzioni di indirizzo e di verifica in itinere del funzionamento della Scuola nelle sue diverse articolazioni;
  • controlla il corretto svolgimento delle attività scientifiche e didattiche programmate per ciascun Corso Dottorato;
  • predispone annualmente una relazione sulle attività dei Corsi di Dottorato che, corredata dalla valutazione scientifica espressa per ciascun corso da parte della Commissione Scientifica di Ateneo, viene sottoposta al Senato Accademico;
  • raccoglie inoltre informazioni dettagliate sulle occupazioni e sugli inserimenti professionali dei dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso l’Ateneo e le fornisce in forma statistica nella relazione annuale;
  • propone annualmente al Senato Accademico la riedizione o l’attivazione dei nuovi Corsi di Dottorato presenti nella offerta formativa potenziale della Scuola.
  • propone annualmente la ripartizione dei posti e delle borse di studio a disposizione della Scuola tra i vari Corsi di Dottorato da attivare.

 

ART. 4 – Offerta formativa.

4.1 La Scuola di Dottorato predispone un’offerta formativa potenziale, costituita da un insieme di Corsi di Dottorato di possibile attivazione, interamente definiti per quanto attiene al progetto formativo, al corpo docente e a quant’altro necessario al Corso stesso. Nella predisposizione di tale offerta dovrà essere verificata la coerenza con le competenze disciplinari nei Dipartimenti coinvolti, un adeguato livello qualitativo e quantitativo di produzione scientifica del corpo dei docenti, nonché la presenza di possibili sbocchi post dottorali. I Corsi di Dottorato proposti entrano a far parte dell’offerta potenziale una volta ottenuto il parere positivo del Nucleo di Valutazione relativo alla piena rispondenza alla normativa e il parere favorevole del Senato Accademico.

4.2 Il numero di posti e le borse di dottorato a disposizione dell’Ateneo vengono ripartiti dal Consiglio di Amministrazione tra le Scuole. Alle Scuole possono inoltre essere assegnate dal Consiglio di Amministrazione direttamente altre borse di Dottorato finanziate da Dipartimenti dell’Ateneo o messe a disposizione da Enti esterni, anche con vincolo di assegnazione a specifici Corsi di Dottorato. In caso di mancata assegnazione delle borse queste possono essere destinate all’attivazione del successivo ciclo.

 

ART. 5 – Didattica.

I singoli insegnamenti possono essere organizzati a livello di Corso di Dottorato, di Scuola o in comune tra varie Scuole ed è auspicata l'istituzione di insegnamenti comuni a varie Scuole e Corsi di Dottorato, quale strumento per la formazione di un ambiente comune di studiosi e di condivisione di strumenti di indagine di utilità generale.

 

ART. 6 – Elenco delle Scuole di Dottorato.

L’elenco delle Scuole di Dottorato è costituito da:

  1. SCIENZE E TECNOLOGIE ( Aree 1, 2, 3, 4: Scienze matematiche ed informatiche, Scienze fisiche, Scienze chimiche e farmaceutiche e Scienze della terra)
  2. SCIENZE BIOLOGICHE, DEL FARMACO E DELL’ALIMENTAZIONE (Aree 3 , 5 e 7 : Scienze farmaceutiche, Biotecnologie, Scienze biologiche, naturali, ambientali e agrarie)
  3. MEDICINA E CHIRURGIA E MEDICINA VETERINARIA (Aree 6 e 7 : scienze mediche e medico-veterinarie)
  4. INGEGNERIA E ARCHITETTURA (Aree 8 e 9: Ingegneria civile e architettura, Ingegneria industriale e dell’informazione)
  5. SCIENZE UMANE (Aree 10 e 11: scienze dell’antichità, filologiche-letterarie e storico artistiche, storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche)
  6. SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE (Aree 12, 13 e 14: scienze giuridiche, economiche e statistiche, politiche e sociali)

 

ART. 7 Norme transitorie.

I corsi di Dottorato attivi e di nuova istituzione dovranno optare per l’afferenza a una delle scuole indicate nell’art.7 entro due mesi dalla approvazione del presente Regolamento. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al regolamento dei corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca e alla normativa vigente.

Modificato il